Alcuni principi nelle cause sulle malattie professionali

Segnalo una recente e lucida sentenza del Tribunale di Napoli che, decidendo un caso di mesotelioma, ha rigettato le pretese degli eredi del lavoratore nei confronti di una società da me assistita.
Si trattava di un settore produttivo non ancora toccato da malattie professionali correlate ad amianto. La causa quindi era particolarmente insidiosa ed è stata gestita con il massimo impegno di risorse (investigazione e ben due consulenze tecniche di parte allegate alla memoria difensiva).
Risultava che nelle lavorazioni oggetto di causa si utilizzavano in epoca storica materiali polimerici che rendevano le fibre di amianto soltanto inalabili, ma non respirabili e, cioè, idonee a raggiungere gli alveoli polmonari. Risultava anche che il lavoratore aveva in precedenza lavorato in altro settore produttivo gravemente colpito da malattie professionali causate dall’amianto e, altresì, aveva sempre abitato in un comune classificato come sito di interesse nazionale ai fini della bonifica da amianto.
Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in una logica prettamente civilistica, senza nemmeno accertare o escludere – in via incidentale – l’esistenza di un reato (la pregiudiziale penale è oramai definitivamente tramontata …).
Secondo il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 1218 Cod. Civ. spetta ai danneggiati provare il carattere nocivo dell’ambiente di lavoro e il nesso di causalità, mentre il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie affinché possa dirsi che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile. A tale ultimo riguardo, il Tribunale aderisce all’orientamento più restrittivo e oramai dominante, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro deve ritenersi “sussistente anche all’epoca dei fatti quando ancora non era ufficiale la pericolosità dell’amianto” e ciò soltanto perché già dal 1909 il legislatore, vietando per i minorenni la tessitura dell’amianto, avrebbe fatto emergere il carattere nocivo della sostanza.
L’ulteriore presupposto dal quale muove il Tribunale di Napoli è quello della regola di giudizio: “il giudizio deve essere effettuato sulla scorta del ‘più probabile che non’, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica, ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica”.
Quindi, considerati gli elementi emersi dall’istruttoria e dalla prova documentale (con riferimento sia al precedente lavoro del dante causa, sia alla zona di residenza), nonché valutata “l’assenza di precedenti pronunce giudiziali pertinenti al settore produttivo in disamina”, il Tribunale di Napoli, ritenuta “superflua alcuna indagine tecnica”, conclude che non è emersa la prova che il lavoro presso la convenuta sia stato la causa più probabile della malattia contratta.