Come anticipato dallo Studio Dentons (https://lnkd.in/dWZJmCwa) ho avuto l’onore di difendere Eni, insieme ai colleghi Sara Biglieri e Davide Boffi, in una causa promossa nei confronti di un noto ex dirigente. La sentenza del Tribunale di Milano che ha deciso il giudizio affronta due tematiche di grande interesse. Anzitutto, la violazione dell’obbligo di riservatezza attraverso interviste e partecipazioni a trasmissioni televisive, con le quali l’ex dirigente ripetutamente divulgava notizie sulle iniziative industriali della Società datrice di lavoro in altri Paesi del mondo. La sentenza accerta che è irrilevante il fatto che tali notizie fossero già apparse sulla stampa ad opera di terzi, rilevando esclusivamente la loro consapevole diffusione da parte dell’ex dirigente. La seconda questione risolta dal Tribunale di Milano in favore della Società riguarda la rinuncia che il dirigente aveva espresso con riguardo al rimborso delle spese legali ex art. 15 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali. Il Tribunale di Milano rigetta la tesi dell’ex dirigente secondo cui la rinuncia sarebbe stata invalida perché avente ad oggetto un diritto futuro e afferma che il diritto previsto dall’articolo 15 è un diritto attuale, al quale si può rinunciare validamente, mentre ad essere futuro è soltanto l’evento protetto e, cioè, l’apertura di un procedimento penale a carico del dirigente.
Riservatezza e rinunce del dirigente
- Articolo pubblicato:Dicembre 18, 2023