Tutela legale del dipendente e “connessione” del fatto con le mansioni assegnate

Come è noto, molti contratti collettivi nel settore privato e molte disposizioni di legge nel settore pubblico assicurano ai dipendenti (soprattutto ai dirigenti) la tutela legale, con spese di difesa a carico dei datori di lavoro, quando i fatti oggetto di imputazione penale siano connessi all’esercizio delle funzioni assegnate.
Al di là delle diverse formulazioni delle varie norme, è proprio la “connessione” a costituire il primo e fondamentale requisito di accesso alla tutela, comune a tutte le previsioni e, altresì, immediatamente verificabile dallo stesso datore di lavoro (il quale, invece, per l’ulteriore requisito della assenza del dolo e della colpa grave, non può muovere alcuna contestazione ex ante e deve attendere la sentenza penale definitiva).
Sul requisito della connessione è tornata a pronunciarsi la Suprema Corte, che, con sentenza n. 21329 di oggi 30 luglio 2024, cassa senza rinvio la sentenza di appello che aveva condannato il Comune datore di lavoro a pagare al dipendente una determinata somma “a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la difesa in un procedimento penale avviato a suo carico per avere timbrato il cartellino di presenza in ufficio per un’altra dipendente, procedimento conclusosi con l’archiviazione”.
La Suprema Corte osserva correttamente che, nel caso di specie, “il tipo di fatto per cui era stato avviato il procedimento penale (indebita timbratura di cartellino marcatempo per altra collega)” non poteva certamente considerarsi “connesso” ai compiti assegnati dal datore di lavoro.
La sentenza è scarna nella motivazione e, tuttavia, applica un principio di diritto mutuato dalla disciplina generale del mandato, secondo il quale la tutela legale del dipendente è uno “scudo protettivo” posto a carico del datore di lavoro beneficiario dell’attività che ha dato origine al procedimento penale (Cass., 12 febbraio 2004, n. 2747 e, nello stesso senso, Cass., 27 settembre 2016, n. 18948). Il principio è stato costantemente applicato anche dai Giudici di merito, i quali hanno interpretato il requisito della “connessione” nel senso che il fatto oggetto di imputazione deve essere “tale da poter essere riconosciuto dal datore di lavoro come indiscutibilmente proprio” (Trib. Siracusa, n. 23 del 2006), ovvero che il dipendente, per essere tutelato, deve aver agito nell’interesse del datore di lavoro, anzi “in nome e per conto della società e dunque in ragione dell’espletamento delle mansioni affidategli” (Trib. Siracusa, n. 15 del 2006).
Ed è evidente, per tornare al caso oggi deciso dalla Suprema Corte, che, a prescindere dalla archiviazione, la timbratura del cartellino in favore di una collega è un fatto che nel rapporto di lavoro trova soltanto l’occasione, ma non ha alcuna connessione con le mansioni assegnate al dipendente indagato. Altro discorso, poi, meriterebbero i comportamenti tenuti contro il datore di lavoro….